1) lo stesso relatore della minoranza, di fronte alla risposta scritta prontamente intervenuta il 27 marzo del 2025, ha dovuto riconoscere che non sussiste una questione di incompatibilità tra le due cariche, dal momento che trattasi di un CDA non di una società di diritto privato ma di un Consorzio tra Comuni, costituito ai sensi dell' art. 31 e dell'art. 114 del TUEL e quindi di un consorzio , dunque di pubblica amministrazione ai sensi del comma 2 art 1 del dlgs 165/2001;
2) l'art 8 dello statuto stabilisce che " sono organi di indirizzo l'Assemblea, il CDA e il Presidente del Consiglio di Amministrazione" mentre "sono organi di gestione il Direttore, il Revisore dei conti, l'organismo Interno di Valutazione";
3) l'articolo 18 dello Statuto al comma 1 recita: " il Presidente e i componenti del CDA durano in carica ... tre anni e sono rieleggibili, purché conservino lo status di amministratori locali". Quindi per poter essere nominati bisogna avere lo status di amministratori comunali;
4) l art. 22 prevede che per presidente e componenti del CDA l 'Assemblea può stabilire un'indennità o rimborso spese. L'assemblea non ha deliberato in tal senso per cui né il presidente né i componenti del CdA percepiscono indennità o rimborsi spese;
5) i rappresentanti dell'opposizione hanno posto in consiglio comunale solo un problema di inopportunità politica della nomina, smentendo quanto avevano in precedenza sostenuto a proposito di incompatibilità, senza alcuna motivazione minimamente sostenibile;
6) nessun consorzio o ambito socio sanitario in Italia vede nelle assemblee e nei CDA membri che non siano Sindaci, Assessori o consiglieri. Stesso dicasi per gli ultimi due Consorzi socio sanitari costituiti in provincia di Caserta e cioè Santa Maria Capua Vetere e Maddaloni, che vedono nelle rispettive Assemblee e CDA esclusivamente Sindaci, Assessori e Consiglieri.