nocerino rosaria2L’emergenza sanitaria derivante da Covid-19, e le relative esigenze di distanziamento hanno indotto molti gestori di pubblici esercizi a sfruttare maggiormente il suolo pubblico nello svolgimento della propria attività.
Sul tema in oggetto è intervenuto il Legislatore nazionale che, con il Decreto Sostegni, più volte modificato, ha delineato le norme di riferimento in tema di occupazione ed utilizzo del suolo pubblico da parte degli esercenti.
In ultimo, si è intervenuti con la legge 69\2021, prevedendo proroghe per agevolazioni e procedure semplificate a favore dei gestori.
In questo quadro normativo in continua evoluzione e di non semplice lettura ritengo possa essere utile indicare una breve sintesi dei punti fondamentali:


1. in considerazione dell’emergenza epidemiologica da covid-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche sono esonerati fino al 31 dicembre 2021 dal pagamento del relativo canone di occupazione;

2. Fino al 31 dicembre 2021 le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate attraverso una procedura semplificata: in via telematica all’ufficio competente del comune e va allegata la sola planimetria, senza applicazione dell’imposta di bollo;

3. Fino al 31 dicembre 2021 i commercianti possono porre in opera, temporaneamente, su vie, piazza, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, senza previa autorizzazione prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, strutture amovibili quali pedane, tavolini, sedute, ombrelloni, purché funzionali all’attività. Per la posa in opera di opere di tale natura non si applica il limite temporale della rimozione entro 180 giorni previsto dal Testo UNICO in materia edilizia.


I benefici di cui sopra sono applicabili sia alle imprese di pubblico esercizio sia ai titolari di attività mercatale. Chiudo, infine, con la descrizione di pubblico esercizio contemplata dall’Art. 5 della Legge n. 287 del 25/08/1991, secondo cui i pubblici esercizi sono distinti in:


a) esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e di bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari.


Consigliera Comunale
Rosaria Nocerino

 

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