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Rubrica a cura di:                                                               Dott. Maurizio Buonanno

In questa pagina sono riportati i quesiti posti al nostro Fiscalista e le risposte che hanno ricevuto gli utenti in merito.

Domanda: Descrizione quesito=Tassa Rifiuti Solidi Urbani - 2006 Le sarei grato se mi potesse dare una motivazione sull'enorme aumento della TARSU dal 2004 al 2006 infatti nel 2004 era euro 1,82 al m2 quella calcolata quest'anno è di Euro 3,40 al m2. La ringrazio anticipatamente e le auguro Buon Natale, A.C.

Risposta: Gentile Contribuente, Lei purtroppo tocca un tasto dolente, quello della gestione dei rifiuti e quindi dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, un grosso problema soprattutto per la regione in cui viviamo che come ben sa in questo settore ci sono delle infiltrazioni cammorristiche, che indubbiamente alterano quello che dovrebbe essere una normale gestione dei rifiuti soprattutto all'insegna dell'economicità. Ma per cercare di darLe una risposta al suo quesito bisogna rifarsi in primo luogo alla politica dei rifiuti adottata dal comune e poi riferirsi al D.Lgs. n. 507/1993 ed in particolare leggendo il 2° comma, si evince che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, prevista per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Quindi Le sarà chiaro il grosso ruolo svolto dal comune in questa materia così importante dei rifiuti, quindi una risposta razionale al suo quesito non posso darglieLa io in qualità di fiscalista ma purtroppo, La dovrebbe chiedere ai rappresentanti comunali che gestiscono la materia dei rifiuti. In ogni caso mi permetto di ricordarLe che la tariffa determinata così scandalosamente dal comune di Capua, può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nei seguenti casi: 

1 Abitazione con unico occupante 

2 Abitazione tenute a disposizione per uso stagionale o per altro uso limitato e discontinuo

Auguri di Buon Natale,  Maurizio Buonanno


Domanda: Il rimborso del'80% della tassa sul medico di famiglia pagata nel 1994 avviene dietro presentazione della ricevuta di pagamento o con la sola richiesta? Come ci si deve comportare se non si è in possesso della ricevuta, qualora quest'ultima fosse indispensabile?

Risposta: Risposta al quesito: Rimborso “tassa sul medico”. Con il collegato alla finanziaria 2000 è stato previsto il rimborso dell’80% della quota fissa individuale annua per l’assistenza medica di base (cosiddetta tassa sul medico di famiglia) versata nel 1993 nella misura di Lit. 85.000 a persona per cui Il contribuente può ottenere il rimborso utilizzando alternativamente uno dei seguenti sistemi : 1)  in compensazione (con il modello F24) a partire dai versamenti che dovranno essere effettuati a far data dal 1° gennaio 2001; 2) oppure portato in diminuzione dalle imposte dovute per il periodo d’imposta 2000 in sede di dichiarazione dei redditi (mod. 730/2001 o mod. Unico persone fisiche 2001); 3) oppure, per i contribuenti che percepiscono redditi erogati da un sostituto d’imposta la restituzione può essere effettuata dallo stesso sostituto con minori ritenute Irpef a partire da gennaio 2001, a condizione che gliene sia stata fatta espressa richiesta. Per quanto riguarda la presentazione della ricevuta di pagamento della tassa, bisogna distinguere tra le tre ipotesi fatte, ed analizzando i primi due casi di rimborso, ritengo che il contribuente non debba porsi il problema di esibire il documento giustificativo del versamento della tassa in questione, ad ogni modo, sicuramente seguiranno ulteriori chiarimenti ministeriali in periodo di dichiarazione dei redditi, nel terzo caso invece ritengo che debba essere presentato al sostituto d'imposta documento giustificativo del versamento. L’importo restituito non dovrà essere assoggettato a tassazione separata anche se a suo tempo fu dedotto dal reddito complessivo come onere deducibile. (M.B.)


Domanda: Con il collegato alla finanziaria 2001 all'art.34 i redditi di collaborazione coordinata e continuativa vengono, dal punto di vista fiscale, assimilati a quelli di lavoro dipendente, dando modo al lavoratore cosiddetto atipico di poter usufruire di una serie di agevolazioni di cui prima non poteva godere vista la particolare natura del suo contratto di lavoro. Io mi domando rientrano tra quelle agevolazioni previste, anche i ticket restaurant cioè i buoni pasto forniti dalle imprese ai lavoratori. In parole povere la mia domanda è questa, come collaboratore ho diritto ai ticket restaurant come gli altri dipendenti? O è a discrezione dell'impresa fornirmeli?
La ringrazio per la risposta che mi darà e che sarà sicuramente esauriente.

Risposta: Si ringrazia  per aver dato opportunità alla nostra rubrica di poter discutere delle "collaborazioni coordinate e continuative", effettivamente, a decorrere dal 1 gennaio di quest'anno, così come previsto dall'art. 34 del collegato alla finanziaria 2001, i redditi erogati in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa  vengono qualificati come  redditi assimilati , sotto l'aspetto fiscale, a quelli di lavoro dipendente e non più redditi di lavoro autonomo. La prima conseguenza è che la ritenuta d'acconto non sarà più del 20% ma dovrà essere calcolata come per i dipendenti,  cioè,applicando alla parte imponibile delle somme e dei valori corrisposti nel periodo , le diverse aliquote Irpef. Inoltre, a fronte della perdita della deduzione forfetaria del 5% (6% fino a 40 milioni di sola collaborazione) il collaboratore beneficerà non solo della detrazione prevista per i redditi di lavoro dipendente che varia in base al reddito, ma soprattutto potrà accedere ad una serie di agevolazioni e trattamenti di favore fino ad ora riservati ai lavoratori dipendenti. E' il caso , ad esempio delle somme escluse dalla formazione della base imponibile tipo i ticket restaurant e di altri fringe benefits. Si ritiene di poter dare risposta affermativa alla prima parte del quesito sicuramente nel rapporto di collaborazione coordinata e continuativa si potrà aver diritto ai buoni pasto, ma presumo che essendo l'equiparazione al lavoro dipendente solo dal punto di vista fiscale, pertanto il richiedente non avrà automaticamente diritto  ai Ticket restaurant così come previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi aziendali per i dipendenti, ma questi potranno essere oggetto di richiesta da parte del lavoratore, e fuor di dubbio che si ha diritto a percepire i buoni fino a quando sussistono le condizioni che li giustificano, di conseguenza è tutto affidato alla contrattazione tra colui che presta collaborazione coordinata e continuativa e l'azienda.  ( M.B. )


Domanda: Vorrei sapere se le spese di adeguamento alla legge 46/90
(impianti elettrici condominiali) nonchè la sostituzione delle caldaie a gas per
acqua calda sanitaria sono detraibili nella dichiarazione 730/2001.

Risposta: La risposta al quesito da lui formulata e senza dubbio affermativa.
Sicuramente, tra i lavori per i quali spetta lo sconto fiscale del 41% (recentemente ridotto al 36%), che sono elencati dall’art. 31 della L. 5/8/78 N.457, troviamo le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della L. 46/90 (Impianti elettrici) e delle norme UNI-CIG per gli impianti a metano L. 1083/71, nonchè la sostituzione delle caldaie a gas per acqua calda sanitaria. Ma caro contribuente, non bisogna trascurare il fatto che per poter usufruire della detrazione fiscale in questione occorre osservare i seguenti adempimenti:  1) Prima dell’inizio dei lavori è necessario inviare al Centro di Servizio delle imposte competente per territorio, con raccomandata, la comunicazione di inizio dei lavori redatta su apposito modello, a cui debbono essere necessariamente allegate:- la copia della concessione, autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia - i dati catastali (o, in mancanza, la fotocopia della domanda di accatastamento)
- la fotocopia delle ricevute di pagamento dell’ICI.Per le parti condominiali non deve essere allegata la fotocopia della ricevuta di pagamento dell’ICI, bensì fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese.  
In ogni caso, in luogo di tutta la documentazione prevista, i contribuenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 15 del 1968, attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari. La dichiarazione è esente da bollo Anche nel caso ricorrano alla dichiarazione sostitutiva, i contribuenti sono tenuti a barrare le caselle del modulo relative alla documentazione richiesta.  2) Contestualmente alla comunicazione agli uffici finanziari, a cura dei soggetti interessati alla detrazione o dell’impresa che esegue i lavori deve essere inviata All’Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione con raccomandata A.R. con le seguenti informazioni: - Generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi, - Natura dell’intervento da realizzare,- Dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione. 3) Per fruire della detrazione è necessario che le spese detraibili vengano pagate tramite bonifico bancario da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o il numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.
Al termine dei lavori il contribuente deve: 1) per lavori complessivamente superiore a 100 milioni di lire, produrre la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri, oppure dal tecnico abilitato all’esecuzione dei lavori. 2) conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione dei lavori e la ricevuta del bonifico bancario di effettuazione del pagamento.  ( M.B. )

 

 

 

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